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assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del
termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa
alla esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori
o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei
cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo'
depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare
fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita' di cui
all'articolo 30, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, pari all'uno
per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di
agire per il risarcimento dei danni.
12-bis. In deroga al comma 1-ter dell'articolo 10 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o
di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possono
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
12-ter. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche gia'
proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al
quinto migliore offerente in sede di gara.
12-quater. In caso di fallimento o di indisponibilita' di tutti i
soggetti interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla normativa
vigente, ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi 1-ter e 1-quater, 19, 20, 21, 23,
24 e 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria.
L'affidamento con procedura negoziata avviene mediante gara informale, sulla
base del progetto originario eventualmente modificato o integrato per effetto di
varianti che si fossero rese nel frattempo necessarie, alla quale devono essere
invitati almeno dieci concorrenti. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190.
12-quinquies. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del
contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorche' i lavori
siano gia' stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e
l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori
direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui
al comma 12-quater.
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