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attivita' di formazione per almeno il dieci per cento delle risorse;
b)
favorire la realizzazione o il potenziamento di distretti tecnologici, da
sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri enti nazionali e
territoriali;
c) stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese, con
particolare riferimento alle imprese di piccola e media dimensione, per il
sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo proposti
dalle imprese stesse.
5. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, puo'
riservare una quota delle risorse del fondo di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di nuove iniziative realizzate ai
sensi del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l'avvio
di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico nell'ambito
dei distretti tecnologici. Nella medesima delibera il CIPE definisce le
caratteristiche delle iniziative beneficiarie dell'intervento e i requisiti
soggettivi dei soci delle imprese proponenti, anche al fine di promuovere
interscambi tra mondo della ricerca e imprese, nonche' le modalita' di accesso
preferenziale ai benefici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
6. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al
presente articolo, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli
interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonche' quelle
stipulate dal Ministero delle attivita' produttive con gli istituti bancari per
la gestione degli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, e successive modificazioni, possono essere prorogate, dalla data di
scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore
all'originaria durata contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione
del corrispettivo pari ad almeno il venti per cento.
6-bis. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in materia di
incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli importi corrispondenti, degli
interessi e delle sanzioni. 7. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 100, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzato alla costituzione di garanzie sul
rimborso dei prestiti fiduciari, nonche' alla corresponsione agli studenti
meritevoli e privi di mezzi di contributi in conto interessi sui prestiti
stessi, e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca sulla base dei criteri ed indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
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