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Trento e di Bolzano
8. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare
l'innovazione e la produttivita' dei distretti e dei settori produttivi, il
CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce
in Comitato per lo sviluppo che si avvale delle strutture del proprio decreto,
le modalita' semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga
all'articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera
n. 63 del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27
agosto 1998.
9. Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze e
delle prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello territoriale,
individua, previa consultazione delle parti sociali, su proposta dei Ministri
delle attivita' produttive, per lo sviluppo e la coesione territoriale, delle
politiche agricole e forestali, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze,
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle comunicazioni, le priorita'
e la tempistica degli interventi settoriali, indirizza e coordina tali
interventi, sia attraverso gli incentivi esistenti, il loro eventuale riordino e
la proposta di eventuali nuovi incentivi, sia attraverso interventi in
infrastrutture materiali e immateriali, o altre forme, anche facendo ricorso
alle modalita' previste dall'articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
10. Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento
tecnologico e di rafforzare l'innovazione e la produttivita' delle imprese che,
anche in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, si associano con universita',
centri di ricerca, e istituti di istruzione e formazione promuove, d'intesa con
le Regioni interessate, la predisposizione e l'attuazione di progetti di
sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici, facendo ricorso alle
modalita' previste dall'articolo 2, comma 206, della citata legge n. 662 del
1996.
11. Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10, il
Comitato orienta e coordina strumenti e risorse finanziarie iscritte in bilancio
a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio
e fa ricorso, secondo i criteri stabiliti dal CIPE e nei limiti delle finalita'
del Fondo stesso, alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo rotativo
di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
12. Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere
l'attrazione di investimenti e persone di alta qualifica nel Paese, con
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