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previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attivita'
produttive. Per gli anni successivi, ai fini del completamento del programma, si
potra' provvedere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Capo V
SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E DELLA DIFFUSIONE DELLE
TECNOLOGIE
Articolo 7.
(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)
1. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga
banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03 del 13 novembre
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004, possono
essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il CIPE stabilisce
annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato
programma attuato dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della
Societa' infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)
del gruppo Sviluppo Italia S.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per il tramite della societa'
Innovazione Italia S.p.a.
2. Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto
dall'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' rinnovato, per
il triennio 2005 2007 per l'importo di 5.165.000 euro annui. La fondazione
invia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Governo e alle
competenti Commissioni parlamentari nella quale da' conto delle attivita' svolte
nell'anno precedente.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 502 e'
sostituito dal seguente:
"502. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, definisce i requisiti tecnici
dei sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi da
intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle
schede di gioco, intese come l'insieme di tutte le componenti hardware e
software del congegno stesso, e dei documenti attestanti il rilascio dei nulla
osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
tali da assicurarne la controllabilita' a distanza, indipendentemente dal
posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi e'
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