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iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.
6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto
dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e' elevato al 49 per cento per gli
investimenti all'estero che riguardano attivita' aggiuntive delle imprese,
derivanti da acquisizioni di imprese, "joint-venture" o altro e che garantiscano
il mantenimento delle capacita' produttive interne. Resta ferma la facolta' del
CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta
partecipazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza
averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che,
per la loro qualita' o per la condizione di chi le offre o per l'entita' del
prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di
origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta' intellettuale. La
sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per
fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate,
senza averne prima accertata la legittima provenienza. In ogni caso si procede
alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme
le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma
7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del
Ministero delle attivita' produttive e del Ministero degli affari esteri, da
destinare alla lotta alla contraffazione.
9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo
le parole: "fallaci indicazioni di provenienza" sono inserite le seguenti: "o di
origine".
10. All'articolo 517 del codice penale, le parole: "due milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "ventimila euro".
11. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui
all'articolo 1-quater opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture
degli altri Paesi esteri.
12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile
1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12
dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che,
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