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investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale
delle attivita' di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonche' di una
parte sostanziale delle attivita produttive.
13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attivita'
all'estero in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e che intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere
alle agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle
previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE
n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6
maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 156 dell'8 luglio 2003.
14. Allo scopo di favorire l'attivita' di ricerca e innovazione delle
imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di
internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota
del 25 per cento del capitale o fondo sociale della societa' nel caso in cui le
imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel
periodo di durata del contratto.
15. I funzionari delegati di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono
effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su
capitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Uffici all'estero" dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono
comunicati al competente centro di responsabilita', all'ufficio centrale del
bilancio e alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e
delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del Ministro
degli affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di
attuazione delle norme di cui al presente comma.
15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono
accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalita' della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi
internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi, corredati dei
relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli
organi deliberanti.
15-ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati nell'ultimo
quadrimestre dell'esercizio finanziario di competenza, si applicano le
disposizioni dell'articolo 61-bis, primo comma, del regio decreto 18 novembre
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