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n. 57. La restante quota e' determinata in proporzione alla percentuale di
utilizzazione da parte di ciascuna societa' finanziaria delle risorse conferite
dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta norma. Il Ministero
esclude dalla ripartizione le societa' finanziarie che non hanno effettuato
erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due
anni dal conferimento delle stesse. Per l'attivita' di formazione e consulenza
alle cooperative nonche' di promozione della normativa, le societa' finanziarie
ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in
misura non superiore all'1 per cento, risorse equivalenti agli interventi
previsti dall'articolo 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57, effettuati
nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal comma 6 del
presente articolo, il Ministero stabilisce le modalita' di attuazione del
presente comma".
Articolo 10-ter.
(Disposizioni per il settore
agroalimentare)
1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero
delle politiche agricole e forestali, con uno o piu' decreti, puo' affidare
all'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a. le funzioni relative
alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui
all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del 1° agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre
2003. All'ISA S.p.a. e' riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai
contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento
delle predette attivita', da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la
stessa societa' ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero
delle politiche agricole e forestali, con uno o piu' decreti, puo' trasferire
alla societa' ISA S.p.a. le funzioni di propria competenza e le connesse risorse
umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e
gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore
agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di
coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla
legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le
modalita' stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire
contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese
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