agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti
agricoli.
4. Costituisce priorita' nell'accesso ai regimi di aiuti di cui
all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi
agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
5. Le regioni possono attribuire priorita' nell'erogazione di contributi
alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma
3.
6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici e' esteso
anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita
conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti
di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla
legge 16 marzo 1988, n. 88, e' riconosciuta priorita' nell'erogazione degli
aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi
del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003.
8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di
conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti
di coltivazione e vendita.
9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato ad
acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e
da Sviluppo Italia S.p.a. le partecipazioni da questi possedute nell'ISA S.p.a.,
nonche' ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle
partecipazioni predette il Ministero delle politiche agricole e forestali
provvede nell'ambito degli stanziamenti del fondo unico per gli investimenti del
Ministero medesimo, di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come rideterminati dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Articolo 11.
(Sostegno e garanzia dell'attivita'
produttiva)
1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio
di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
incrementato per l'anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.
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