|
da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del
citato decreto del Presidente della Repubblica.
12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con
provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, alle forniture
di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio,
piombo, argento e zinco e al ciclo clorosoda, con riferimento ai prezzi
praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, situati nel
territorio della regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta
tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente comma vengono riconosciute
a fronte della definizione di un protocollo d'intesa contenente impegni per il
lungo periodo sottoscritto dalle parti con l'amministrazione della regione
Sardegna ed i Ministeri interessati.
13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2005 e vengono aggiornate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas che incrementa su base annuale i valori nominali delle
tariffe del quattro per cento, ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti piu'
elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica
all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'energia elettrica europee,
segnatamente di Amsterdam e di Francoforte.
14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica
alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino
carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale ed
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna, in
coerenza con gli indirizzi e le priorita' del sistema energetico regionale,
assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del
Sulcis e la produzione di energia elettrica. Al concessionario e' assicurato
l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalita' previste dal
citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. La regione
Sardegna assicura la disponibilita' delle aree e delle infrastrutture necessarie
e assegna la concessione mediante procedure di gara entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il Comitato di coordinamento istituito
ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in
esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della
concessione. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle
offerte previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria
del progetto, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:
... Pagina Precedente Pagina Seguente |