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regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta
giorni &mi;dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione";
b-bis) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: "ai Fondi
di garanzia di cui ai commi 20, 21," e' inserita la seguente: "23,";
b-ter)
ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono
sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di
finanziamenti erogati";
b-quater) dopo il comma 23 e' inserito il
seguente:
"23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a
decorrere dall'anno 2004".
8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli
interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, sono estesi, nei limiti delle risorse di cui al comma 9,
anche alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli
elettrodomestici, nonche al territorio dei comuni individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti
fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le
procedure di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.
9. Per gli interventi di cui al comma 8 e' concesso un contributo
straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il
2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008. Saranno
realizzati prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli
enti locali, anche per il tramite di societa' o enti strumentali, tenendo conto
della quota di cofinanziamento.
10. ( Abrogato).
11. Al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva
delle imprese interessate, l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli
per le forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle
condizioni tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.
11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione con
riferimento al regime, gia' senza limiti temporali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, che continua ad applicarsi
alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi eventuali adeguamenti
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