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(Sanzioni irrogate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas)
1. Alle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della
legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto dall'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L'ammontare
riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas e' destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a
vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario
dei danni subiti. Le modalita' di organizzazione e funzionamento del fondo
nonche' di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento a
norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Articolo 11-ter.
(Potenziamento delle aree
sottoutilizzate)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 4-quater, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Fino al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei
tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il
numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato,
rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente
occupati nel periodo d'imposta precedente, e' deducibile il costo del predetto
personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo
dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del
personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9)
e 14), del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero dei lavoratori
dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori
mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in
ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino
a quello in corso al 31 dicembre 2008, sempreche' permanga il medesimo rapporto
di impiego";
b) il comma 4-quinquies e' sostituito dal
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