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seguente:
"4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello
in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile
determinato ai sensi del comma 4-quater e' quintuplicato nelle aree ammissibili
alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato
nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, individuate dalla
Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 e da
quella che verra' approvata per il successivo periodo".
2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b),
valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2005, 183 milioni di euro per l'anno
2006, 282 milioni di euro per l'anno 2007 e 366 milioni di euro per l'anno 2008,
si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine sono ridotte di
pari importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili gia' preordinate,
con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del 29 settembre 2004,
pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003
e n. 254 del 28 ottobre 2004, al finanziamento degli interventi per
l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni di cui all'articolo
7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2007 e 2008 mediante
utilizzo della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata ai sensi
delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli
strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, e' esteso agli interventi di
intensificazione dei benefici previsti dall'articolo 11, comma 4-quinquies, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 15,
lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono soggetti a
monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento
di livelli effettivi di minor gettito superiori a quelli previsti, lo
scostamento e' recuperato a valere sulle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate, nelle more dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il CIPE
conseguentemente provvede alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla
base delle risorse disponibili anche con la modificazione di delibere gia'
adottate.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunita' europea ai
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita'
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