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europea.
5. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
sostituito dal seguente:
"361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a
360 e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri,
pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo per le aree
sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota
relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50
milioni di euro, e' posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi
alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla
quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun
anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si
provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300".
Articolo 11-quater.
(Applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto sulle prestazioni rese in un altro Stato dell'Unione europea)
1. La locuzione "le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e
simili, di beni", di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve intendersi riferita alle cessioni di beni
con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le
modalita' di effettuazione dell'ordine di acquisto.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, se lo Stato membro di destinazione del
bene richiede il pagamento dell'imposta ivi applicabile sul corrispettivo
dell'operazione gia' assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio
dello Stato, il contribuente puo' chiedere la restituzione dell'imposta assolta,
entro il termine di due anni, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data di notifica dell'atto impositivo
da parte della competente autorita' estera. Su richiesta del contribuente, il
rimborso dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite il riconoscimento,
con provvedimento formale da parte del competente ufficio delle entrate, di un
credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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