*Art. 173 ter (Pubblicità degli avvisi tramite internet) Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet
destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’articolo 490 del codice e i
criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili. * Art 173 quater (Avviso delle operazioni di vendita da parte del
professionista delegato) L’avviso di cui al terzo comma dell’articolo 591-bis del codice deve
contenere l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante
dal certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
nonché le notizie di cui all’articolo 46 del citato testo unico e di cui
all’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui
all’articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all’articolo 40,
secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione
nell’avviso con avvertenza che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i
presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 46, comma 5 del
citato testo unico e di cui all’articolo 40, sesto comma, della citata legge 28
febbraio 1985, n. 47. * Art. 173 quinquies (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte
d’acquisto) Il giudice, con l’ordinanza di vendita di cui all’art. 569, terzo comma, del
codice, può disporre che la presentazione dell’offerta di acquisto ai sensi
dell’art. 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l’accredito, a
mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla
procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende
offrire e mediante la comunicazione a mezzo telefax o posta elettronica, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una
dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571. L’accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni
prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le
offerte d’acquisto.
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