Quando l’offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta,
il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta
giorni. *Art. 179 bis (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni
delegate dal giudice dell’esecuzione) Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il
Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale
dell’ordine dei commercialisti, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi
dovuti a notai, avvocati, commercialisti per le operazioni di vendita di beni
immobili. Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell’esecuzione
con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e
le successive che sono poste a carico dell’aggiudicatario. Il provvedimento di
liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo. * Art. 179 ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di
vendita) Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell’ordine degli avvocati e
il Consiglio dell’ordine dei commercialisti comunicano ogni triennio ai
presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario
rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a
provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti
l’indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei
predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate
nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali. Il Presidente del Tribunale forma quindi l’elenco dei professionisti
disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici
dell’esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da
ciascuno di essi. Al termine di ciascun semestre, il Presidente del Tribunale dispone la
cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia
stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle
direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione a norma dell’articolo 591 bis,
...
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Successiva
Prima pagina di
questa legge