*Art. 530 (Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della
vendita) Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell’esecuzione fissa
l'udienza per l'audizione delle parti. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa
il tempo e le modalità della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le
opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di
proporle. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti
comparse, il giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la
vendita. Se vi sono opposizioni il giudice dell’esecuzione le decide con sentenza e
dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, e non
siano intervenuti creditori, fino alla presentazione del ricorso, il giudice
dell’esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita;
altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto
i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo
525. *Art. 532 (Vendita a mezzo di commissionario) Il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni
pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate, all’istituto vendite
giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato
nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di
commissionario. Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere
sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e
commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo
minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la
vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. Se il valore delle cose risulta dal listino di Borsa o di mercato, la vendita
non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.
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