*Art. 534 bis (Delega delle operazioni di vendita) Il giudice con il provvedimento di cui all’articolo 530, può, sentiti gli
interessati, delegare all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534,
ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a
un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui
all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice il
compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni
mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui
all’articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente
sezione. *Art. 534 ter (Ricorso al Giudice dell’esecuzione) Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il
professionista può rivolgersi al Giudice dell’esecuzione, il quale provvede con
decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto
decreto ed avverso gli atti del professionista con ricorso allo stesso Giudice,
il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di
vendita salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617. *Art. 546 (Obblighi del terzo) Dal giorno in cui gli e' notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il
terzo e' soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei
limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi
che la legge impone al custode. Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere
la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496
ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice
dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti
giorni dall’istanza.
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