*Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento) L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare
immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione
l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto
entro dieci giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555
ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei
registri immobiliari. Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il
fascicolo dell'esecuzione. *Art. 559 (Custodia dei beni pignorati) Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei beni pignorati e di
tutti gli accessori compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice
dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa
dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando
l’immobile non sia occupato dal debitore. Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza
degli obblighi su di lui incombenti. Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la
particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità,
dispone, al momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la
vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni
medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al
primo comma dell’articolo 534. Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito è
nominato custode altro soggetto. I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza
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