Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista
efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, primo comma. Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza
deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 644. In tal caso
l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non
si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà
esecutiva ai sensi dell'art. 647. L’ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l’iscrizione
dell’ipoteca giudiziale. Art. 186 quater (Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione) Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha
proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al
rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o
il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza
il giudice provvede sulle spese processuali. L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che
definisce il giudizio. Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza
acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza. L’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto
dell’istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua
pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all’altra
parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza.
Art. 187 (Rimessione al Collegio) Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di
merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette la causa al
collegio. Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una
questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di
essa può definire il giudizio.
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