Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla
giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre
che siano decise unitamente al merito. Qualora il collegio provveda a norma dell’art. 279, secondo comma, numero 4),
i termini di cui all’art. 183, ottavo comma, non concessi prima della remissione
al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella
prima udienza dinanzi a lui. Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo. (**) Art. 250 (Intimazione ai testimoni) L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai
testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e
nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella
quale debbono essere sentiti. L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del
destinatario o mediante servizio postale, è effettata in busta chiusa e
sigillata. L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a
comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di
copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a
mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi. Il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata
deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone la
conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento. Art. 255 (Mancata comparizione dei testimoni) Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore
può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza
stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza
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