*Art. 570 (Avviso della vendita) Dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell’art. 490,
pubblico avviso contenete l’indicazione degli estremi previsti nell’art. 555,
del valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568, del sito internet
sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito
telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l’avvertimento
che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono
essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.
*Art. 571 (Offerte d’acquisto) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile
pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma
dell’articolo 579 ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente
l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento
utile alla valutazione dell’offerta. L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi
dell’articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma
dell’articolo 568 o se l’offerente non presta cauzione, con le modalità
stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del
prezzo da lui proposto. L’offerta è irrevocabile, salvo che:
1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573;
2) il giudice ordini l’incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non
sia stata accolta.
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