L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale sono
annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di
chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o
del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591-bis e la data
dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è
da versare mediante assegno circolare lo stesso deve essere inserito nella
busta. Le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla
presenza degli offerenti. *Art. 572 (Deliberazione sull’offerta) Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti
non intervenuti. Se l’offerta è superiore al valore dell’immobile determinato a norma
dell’articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz’altro accolta. Se l’offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla
vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice
ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema
dell’incanto. In tali casi lo stesso ha senz’altro luogo alle condizioni e con i
termini fissati con l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 569. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577. *Art. 573 (Gara tra gli offerenti) Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita gli offerenti a una
gara sull’offerta più alta. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti il
giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare
l’incanto. * [Art. 575 (Termine delle offerte senza incanto) Se il decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente non e'
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