Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005
Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile
introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonchè ulteriori modifiche al
codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al
regolamento di cui al regio-decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile,
alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla
La pensione di reversibilità del coniuge divorziato. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 -
Supplemento ordinario n. 209 Articolo
1. 1. All’articolo
2, comma 3, lettera c-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti
modificazioni: a)
all’articolo 183 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice
istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma
dell’articolo 185»;
2) il sesto comma è sostituito dai seguenti: «Se richiesto,
il giudice concede alle parti i seguenti termini
perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie
limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e
delle conclusioni già proposte; Legge 28 dicembre 2005, n. 263
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