Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed
eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che
sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione
dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori
venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. Salva
l’applicazione dell’articolo 187, il giudice provvede sulle richieste
istruttorie fissando l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione dei
mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza
emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta
giorni. Nel caso in cui
vengano disposti d’ufficio mezzi di prova con l’ordinanza di cui al settimo
comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal
giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in
relazione ai primi nonchè depositare memoria di replica nell’ulteriore termine
perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai
sensi del settimo comma. Con l’ordinanza
che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga
utile, il libero interrogatorio delle parti; all’interrogatorio disposto dal
giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo
comma»;
3) al settimo comma, le parole: «di cui al sesto comma» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al settimo comma»; b)
all’articolo 184 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «dal sesto comma» sono sostituite dalle
seguenti: «dal settimo comma»;
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