Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005
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2) il secondo comma è abrogato.
2. All’articolo
2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la lettera c-ter) sono
inserite le seguenti:
«c-quater) all’articolo 185, al primo comma è premesso il
seguente:
“Il giudice
istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione
delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la
conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta
udienza di comparizione personale a norma dell’articolo 117. Quando è disposta
la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un
procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti
della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata,
questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata
conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del
procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell’articolo
116“;
c-quinquies) all’articolo 187, quarto comma, le parole: “di cui
all’articolo 184“ sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 183,
ottavo comma“».
3. All’articolo
2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al numero 1), all’articolo 474 del codice di procedura civile ivi richiamato,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 2) del secondo comma è sostituito dal
seguente:
«2) le ...
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