Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005
elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi»;
c)
all’articolo 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al
portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere
eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che
rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e
risultino specificati residenza, domicilio e dimora
abituale»;
2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da
notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza,
domicilio e dimora abituale»;
3) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se la
notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la
notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente,
può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o
143»;
d)
l’articolo 147 è sostituito dal seguente:
«Articolo 147. – (Tempo delle
notificazioni). – Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le
ore 21»;
e)
all’articolo 149, dopo il secondo comma è aggiunto il
seguente:
«La notifica si
perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico
all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso
ha la legale conoscenza dell’atto»;
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