Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005

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successivamente a tale data di entrata in vigore.

    3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1º gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1º gennaio 2006».

 

    7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 3, 4 e 5 entrano in vigore conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come introdotti dal comma 6 del presente articolo.

 

Articolo 2.

 

    1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) all’articolo 92, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»;

        b) all’articolo 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica»;

            2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

    «Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta ...

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