Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005
seguente:
«L’ordinanza
acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza se la
parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza
o dalla comunicazione, con ricorso notificato all’altra parte e depositato in
cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza»;
n)
all’articolo 255, il primo comma è sostituito dal
seguente:
«Se il
testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può
ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza
stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di
mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena
pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000
euro»;
o)
all’articolo 256, le parole: «Il giudice può anche ordinare l’arresto del
testimone» sono soppresse;
p)
all’articolo 269, il quinto comma è sostituito dal
seguente:
«Nell’ipotesi
prevista dal terzo comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate
alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma
dell’articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di
comparizione del terzo»;
q)
l’articolo 283 è sostituito dal seguente:
«Articolo 283. – (Provvedimenti
sull’esecuzione provvisoria in appello). – Il giudice dell’appello, su istanza
di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale,
quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di
insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia
esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza
cauzione»;
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