Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005

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style="mso-spacerun: yes">        r) all’articolo 293, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni»;

        s) all’articolo 642, secondo comma, dopo le parole: «grave pregiudizio nel ritardo,» sono inserite le seguenti: «ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;» e la parola: «ma» è soppressa;

 

        t) all’articolo 787, primo comma, le parole: «il notaio delegato» sono sostituite dalle seguenti: «il professionista delegato»;

        u) all’articolo 788 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            1) il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita»;

            2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti»;

            3) al quarto comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «professionista».

    2. All’articolo 103 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo comma, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette giorni»;

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