Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005
style="mso-spacerun: yes"> r)
all’articolo 293, il primo comma è sostituito dal
seguente:
«La parte che è
stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino
all’udienza di precisazione delle conclusioni»;
s) all’articolo 642,
secondo comma, dopo le parole: «grave pregiudizio nel ritardo,» sono inserite le
seguenti: «ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal
debitore, comprovante il diritto fatto valere;» e la parola: «ma» è
soppressa;
t)
all’articolo 787, primo comma, le parole: «il notaio delegato» sono sostituite
dalle seguenti: «il professionista delegato»;
u)
all’articolo 788 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando occorre
procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza
a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla
necessità della vendita»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La vendita si
svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e
seguenti»;
3) al quarto comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente:
«professionista».
2. All’articolo
103 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette
giorni»;
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Prima pagina di
questa legge