Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005
notificante, sempre a mezzo del servizio postale, l’originale dell’atto
vidimato, con la relazione di notificazione;
c)
su espressa richiesta dell’avvocato notificante, formulata con la trasmissione
dell’atto, l’ufficio postale dà conferma in via telematica dell’avvenuta
consegna dell’atto».
Articolo
5.
1. Le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970,
n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità
dell’assegno ai sensi dell’articolo 5 deve intendersi l’avvenuto riconoscimento
dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5
della citata legge n. 898 del 1970.
Articolo
6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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