Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005

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Articolo 3.

 

    1. All’articolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) al primo comma, dopo le parole: «e non sono trascorsi venti anni dalla» sono inserite le seguenti: «trascrizione della»;

 

        b) al quarto comma, dopo le parole: «notificato e trascritto, nei confronti del donatario» sono inserite le seguenti: «e dei suoi aventi causa».

 

Articolo 4.

 

    1. All’articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

 

    «3-bis. Il notificante di cui all’articolo 1 che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso:

        a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all’ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all’articolo 8;

 

        b) l’ufficio postale trae dall’atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di vidimazione. L’ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all’articolo 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all’avvocato ...

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