Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005
Articolo
3. 1. All’articolo
563 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni: a)
al primo comma, dopo le parole: «e non sono trascorsi venti anni dalla» sono
inserite le seguenti: «trascrizione della»; b)
al quarto comma, dopo le parole: «notificato e trascritto, nei confronti del
donatario» sono inserite le seguenti: «e dei suoi aventi
causa». Articolo
4. 1. All’articolo
3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente: «3-bis. Il
notificante di cui all’articolo 1 che intenda avvalersi delle facoltà previste
dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già
disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In
tal caso: a)
il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa
e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all’ufficio postale,
sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del
numero di registro cronologico di cui all’articolo 8; b)
l’ufficio postale trae dall’atto ricevuto telematicamente un originale e la
copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di
vidimazione. L’ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui
all’articolo 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla
spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all’avvocato
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