Le garanzie, l'inadempimento e l'estinzione anticipata
I prestiti garantiti
Solitamente l'erogazione di un prestito, a differenza di un mutuo, non è soggetto all'obbligo della presentazione di garanzie reali. Ma, per limitare al minimo il rischio di insolvenza, può essere che le banche (o gli istituti creditizi) richiedano specifiche garanzie personali, come:
- la cambializzazione delle rate;
- il permesso, contrattualizzato, a riscuotere parte dello stipendio del debitore in caso di mora;
- la firma preliminare di una cambiale, che garantisca la copertura di una parte della somma erogata in caso di inadempimento;
- la stipulazione di polizze assicurative;
- la firma di un coobbligato;
- la fideiussione, in questo caso il creditore richiede che una terza persona faccia da garante per il soggetto mutuatario. Cosicchè se il debitore non dovesse pagare le rate sarebbe il fideiussore a dover estinguere il debito.
Più è alta la somma chiesta in prestito maggiori saranno le probabilità che l'istituto creditore pretenda specifiche garanzie.
Non è, comunque, possibile stabilire delle procedure standard di richiesta garanzie da parte delle banche, poiché, in base al profilo di rischio (o Credit Scoring) di ciascun richiedente, ogni istituto finanziatore valuta caso per caso in che modo tutelarsi da eventuali rischi di inadempienza.
La fideiussione
Tra le garanzie più frequentemente richieste dall'istituto finanziario vi è la fideiussione.
Nel caso della fideiussione il creditore richiede che sia una terza persona a fare da garante per il soggetto richiedente. La stipula deve avvenire tra il creditore ed il fideiussore, solitamente un familiare del debitore che si assume le responsabilità nel caso di inadempimento, e deve essere scritta.
Se il debitore non dovesse pagare le rate previste sarebbe il fideiussore a dover estinguere il debito.
Inadempimento di una rata
L'interruzione del pagamento delle rate, previste dal piano rateale di rimborso, del prestito provoca l'inadenpienza verso il creditore, da cui possono derivare diverse conseguenze:
- aumento degli interessi a causa dell'applicazione di un tasso di mora (sovrapprezzo da pagare nel caso in cui non vengano rispettate le scadenze di versamento delle rate);
- iscrizione sui registri ufficiali come “cattivi pagatori”, o peggio come “protestati”.
In entrambi i casi, comunque, la propria affidabilità creditizia ne perderebbe in termini considerazione e, per questo motivo, si incontrerebbero maggiori difficoltà in futuro nell'ottenere un prestito.
Il mancato pagamento, anche di una sola rata, abilita l'istituto creditore a sciogliere il contratto, obbligando il richiedente al pagamento di tutte le spese, incluse quelle sostenute per recuperare l'ammontare della rata ed eventuali spese penali.
Estinzione anticipata
La legge prevede che i debitori possano estinguere anticipatamente, in qualsiasi momento, il prestito in atto, a patto che restituiscano la somma residua con una maggiorazione prefissata in fase di contratto. La normativa stabilisce che la maggiorazione non potrà, comunque, essere superiore all'1% del capitale residuo.
Questa maggiorazione è anche detta “penale di estinzione anticipata”, in quanto rappresenta il risarcimento all'istituto finanziatore per il mancato utile creato dagli interessi delle rate non ancora scadute.
Infatti, poiché le banche (o gli istituti di credito) erogano crediti ad interesse, è conveniente che la restituzione a rate del capitale prestato duri il più a lungo possibile nel tempo, cosicchè l'importo degli interessi aumenti accrescendo, di conseguenza, l'utile dell'istituto erogante.
Nel caso di un'estinzione anticipata, quindi, il debitore deve versare al creditore una penale come ricompensa della disponibilità finanziaria concessa e come indennizzo del mancato utile previsto.
Assicurazioni per prestiti
Per la loro natura, solitamente, di breve durata e di modesta portata rispetto ai mutui, i prestiti non sempre richiedono la sottoscrizione obbligatoria di assicurazioni.
In ogni caso, gli istituti eroganti possono esigere, come garanzia, la stipulazione di una o più polizze assicurative, come:
- polizze vita;
- polizze impiego.
Le polizze assicurative oltre a tutelare il creditore offrono vantaggi anche al debitore, che - in caso di morte prematura, di invalidità temporanea (o permanente), di perdita del lavoro - vede subentrare al proprio posto l'assicurazione, che si fa carico degli oneri previsti da contratto . In questo modo, il titolare e/o i suoi eredi saranno esonerati dall'obbligo di rimborso delle rate restanti.
Per questo motivo, anche se non vincolato, spesso è lo stesso richiedente a decidere spontaneamente di farsi carico dei costi assicurativi per tutelarsi da eventuali rischi.
Il protesto
Con il protesto, ogni mancato pagamento di una rata del prestito, da parte di un debitore, viene pubblicamente dichiarato.
Se la rata non viene estinta entro i tempi previsti, l'istituto creditore segnala il fatto ad un notaio o ad un ufficiale giudiziario, a cui spetta il compito di recarsi presso l'abitazione del debitore per comunicargli ufficialmente di adempiere all'obbligo di pagamento ed in caso di mancato incasso, o di mancata risposta, viene levato il protesto.
Dopo aver segnalato il protesto, il notaio (o l'ufficiale giudiziario), provvede all'iscrizione su registri ufficiali dei dati del debitore, che deve essere identificato attraverso nome, cognome, domicilio, luogo e data di nascita.
A scadenza periodica fissa il notaio deve consegnare questi registri (in formato cartaceo e digitale), recanti l'elenco dei protesti rilevati in quel periodo, al presidente della Camera di Commercio ed al presidente del Tribunale di riferimento. Entro dieci giorni dalla consegna dei registri la Camera di Commercio, con indicazione del Tribunale, provvede alla pubblicazione dell'elenco dei protestati.
La pubblicazione dei nominativi dei protestati è utile per la tutela di coloro che hanno, o avranno, rapporti economici con il soggetto inadempiente.
Nel caso in cui il protestato continuasse a non pagare, il creditore solitamente continua con le ingiunzioni fino al conseguente pignoramento dei beni del debitore.
Il pignoramento
Ai sensi dell'articolo 492 del Codice Civile, il pignoramento è una disposizione emessa, in caso di mancato pagamento, dal notaio (o dall'ufficiale giudiziario) al debitore, che viene obbligato a rinunciare ad ogni atto diretto ai fini di sottrarre i “beni garanti” del prestito erogato.
Il pignoramento, quindi, è un vincolo giudiziario su determinati beni. Questo rende inefficace qualsiasi atto da parte del debitore sui beni definiti “garanti” in fase di contratto.
Le modalità di pignoramento sono differenti in base alla tipologia di espropriazione forzata, definita a seconda dell'entità del prestito. Il pignoramento può essere:
- mobiliare, nei confronti del debitore o di terzi;
- immobiliare, nei confronti del debitore o di terzi;
In entrambi i casi il pignoramento può avvenire anche in presenza di beni indivisi, anche se non tutti i comproprietari sono in debito con il creditore. Nel caso dei beni indivisi, i comproprietari vengono avvisati dell'ingiunzione che vieta al debitore di dividere la sua parte del bene in comune, se non sotto la supervisione di un giudice.
La procedura di pignoramento non presume udienze preliminari. In questo modo, il debitore ne viene a conoscenza nel momento in cui il notaio (o l'ufficiale giudiziario) si presenta presso la sua abitazione per procedere con l'espropriazione.
Se l'istituto finanziario dichiara, e prova, l'urgenza dell'estinzione del debito, è prevista l'immediata attuazione dell'ingiunzione [ai sensi dell'articolo 642 del c.c.]. In questo caso, la procedura prevede l'iscrizione del debitore ad un'ipoteca giudiziaria nei confronti di tutti i beni ad esso intestati, a prescindere dalla somma mancante all'estinzione del debito. Tale ipoteca rimane attiva fino al completo risarcimento dell'istituto finanziatore.
A differenza della segnalazione delle proprie generalità a banche dati , come la Centrale Rischi, che porta ad avere difficoltà nell'ottenere altri prestiti, l'ingiunzione di pagamento comporta il divieto della libertà di azione sui propri beni.