Decreto legge 254/2006: la rivoluzione del risarcimento diretto
- Il passato: la Convenzione Indennizzo Diretto (CID)
- Decreto legge 254/2006: la rivoluzione del risarcimento diretto
- Il presente: il risarcimento diretto
- I vantaggi per l'assicurato?
Dal primo febbraio del 2007, con l'introduzione del decreto legge 254/2006 sul risarcimento diretto, è cominciata la rivoluzione delle assicurazioni auto.
In caso di incidente, anche nell'ipotesi in cui i due conducenti non si trovino in accordo ma pensino di avere una parte della ragione, ciascuno può richiedere alla propria assicurazione il risarcimento dei danni. In questi casi di disaccordo, anche in mancanza della firma della controparte sul modulo blu, è possibile essere risarciti da parte della propria compagnia una volta che la stessa abbia accertato la parziale ragione del richiedente.
In caso di accordo, con la compilazione e la firma del modulo blu da parte
dei due conducenti alla guida dei veicoli coinvolti nell'incidente stradale, la
procedura è ancora più veloce.
E' la stessa assicurazione del danneggiato che si occupa di seguire tutta la
pratica, per far sì che la procedura di indennizzo diventi ancora
più semplice ed efficiente.
Il decreto legge 254/2006 non è altro che l'estensione della CID (Convenzione Indennizzo Diretto), in vigore da maggio del 1978, grazie a cui veniva introdotto il modulo blu di constatazione amichevole (C.A.I.), che, se firmato da entrambe le parti, permetteva di essere rimborsati direttamente dalla propria assicurazione. Infatti con la formula del risarcimento diretto, dal primo febbraio 2007, è possibile rivolgersi alla propria compagnia assicuratrice anche se la controparte, coinvolta nel sinistro, sceglie di non firmare il modulo blu.
A differenza della CID, la nuova procedura assicurativa di risarcimento diretto prevede:
- che vengano rispettate le condizioni previste dalla stessa legge, come: i presupposti applicativi, i casi di esclusione, i limiti sui rischi coperti;
- che non sia obbligatoria la firma della controparte sul modulo blu di constatazione amichevole d'incidente (C.A.I.);
- che l'eventuale intervento da parte di un legale del danneggiato non interrompa o rallenti la procedura.
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