Il passato: la Convenzione Indennizzo Diretto (CID)
- Il passato: la Convenzione Indennizzo Diretto (CID)
- Decreto legge 254/2006: la rivoluzione del risarcimento diretto
- Il presente: il risarcimento diretto
- I vantaggi per l'assicurato?
La Convenzione Indennizzo Diretto, anche detta CID, non era altro che un
accordo tra diverse compagnie assicurative per velocizzare e semplificare il
risarcimento danni.
Grazie alla legge 39/1977, a partire da maggio del 1978, nel momento in cui le
parti coinvolte erano in accordo sulla dinamica dell'incidente, i danni
venivano pagati direttamente dall'assicurazione del danneggiato, che a sua
volta sarebbe stata risarcita dall'assicurazione del responsabile.
Il modulo di constatazione amichevole di incidente è stato introdotto con la procedura della CID, che poteva essere applicata solo in definite situazioni:
- il sinistro doveva essere avvenuto tra due soli mezzi di trasporto a motore (da cui erano esclusi i ciclomotori di tutte le cilindrate e le macchine agricole);
- il modulo blu di constatazione amichevole d'incidente (C.A.I.), utilizzato per provare l'incidente all'assicurazione, doveva essere firmato da entrambe le parti coinvolte;
- la copertura dei danni garantiva il risarcimento solo per il veicolo.
In presenza di tali condizioni, il danneggiato poteva richiedere la procedura di Convenzione Indennizzo Diretto alla propria assicurazione, che avrebbe dovuto far periziare i danni entro 10 giorni dall'incidente e pagare i danni entro le sue settimane successive alla stima peritale.
Con l'articolo 23 della legge 273/2002, a partire da giugno 2004, la CID poteva essere applicata anche in caso di danni alle persone a bordo del veicolo coinvolto nell'incidente ed agli oggetti di loro proprietà. Per potersi avvalere della Convenzione Indennizzo Diretto estesa ai danni alla persona, si dovevano verificare alcune condizioni:
- il sinistro doveva essere avvenuto tra due soli mezzi di trasporto a motore (da cui erano esclusi i ciclomotori di tutte le cilindrate e le macchine agricole) ed il veicolo sul quale viaggiava il ferito doveva aver subito dei danni;
- il modulo blu di constatazione amichevole d'incidente (C.A.I.), utilizzato per provare l'incidente all'assicurazione, doveva essere firmato da entrambe le parti coinvolte;
- il valore economico delle lesioni di ogni ferito non doveva superare i 15.000,00 euro (in cui dovevano essere incluse anche le spese mediche, i danni morali ed i danni agli oggetti appartenenti allo stesso soggetto).
Il danno alla persona poteva essere anche dichiarato in un secondo momento a fronte di una denuncia dell'assicurato stesso. Per questo, i tempi per la perizia da parte dell'assicurazione potevano essere più lunghi rispetto a quelli previsti per il solo veicolo. Infatti, la compagnia assicurativa doveva periziare le lesioni entro 30 giorni dalla consegna dei certificati medici di guarigione da parte della persona danneggiata, e doveva pagare entro le due settimane successive alla perizia. Per determinare l'entità dei danni alla persona le assicurazioni consultavano le tabelle di valutazione medico-legali definite dal D.M. del 31 luglio 2003 e le scale economiche indicate dalla legge 57/2001.
I dati che necessariamente dovevano essere consegnati alla compagnia assicurativa per poter beneficiare della CID erano:
- nome e cognome di entrambi gli assicurati;
- targhe dei due veicoli interessati;
- nome della compagnia assicurativa sottoscritta da entrambe le parti coinvolte;
- data e descrizione dell'incidente;
- firma di entrambi gli assicurati.
La CID, essendo fondata sull'indennizzo diretto, prevedeva che il danneggiato potesse richiedere personalmente, senza intermediari, il risarcimento del danno alla propria assicurazione.
Nel caso in cui non veniva raggiunto l'accordo tra assicurazione e danneggiato sul valore economico dei danni, la compagnia assicurativa avrebbe erogato la somma stabilita dalla loro offerta di risarcimento e l'assicurato, una volta incassata la somma, avrebbe potuto richiedere la differenza pretesa alla stessa assicurazione oppure a quella della controparte.
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