Nella struttura del reato si distinguono due specie di elementi: essenziali (indispensabili per l’esistenza del reato) e accidentali (la cui presenza non influisce sulla esistenza del reato ma solo sull’entità della pena. Sono le cd. circostanze attenuanti e aggravanti).
Vedi anche: Il dolo - La colpa - La preterintenzione
Elementi essenziali del reato
Tra gli elementi essenziali troviamo: elemento oggettivo (fatto materiale) e elemento soggettivo (dolo e/o colpa).
Il primo è costituito dalla condotta umana, dall’evento naturalistico e dal rapporto di causalità che lega la condotta all’evento mentre il secondo è costituito dall’atteggiamento psicologico del soggetto agente richiesto dall’Ordinamento per la commissione di un reato (dolo, colpa e preterintenzione).
La condotta
Per condotta umana si intende l’azione o omissione posta in essere dal soggetto agente. Per azione si intende qualsiasi movimento dell’uomo che determini la modifica della realtà esterna mentre per omissione il non porre in essere una determinata azione che per legge si aveva l’obbligo di compiere.
Per la sussistenza del reato occorre inoltre la sussistenza del nesso psichico intercorrente tra il soggetto attivo e l’evento lesivo. Il verificarsi di un singolo atto deve quindi necessariamente imputarsi alla volontà del soggetto agente.
L’elemento soggettivo (richiamato anche dall’art. 27 della Costituzione) può assumere la forma del dolo o della colpa ed è considerato criterio principale per la commisurazione della pena.
Il primo comma dell’art. 42 c.p. “Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva‿ stabilisce che “nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà‿ (nesso psichico).