FINANZIAMENTO DELLE CITTĄ METROPOLITANE
FINANZIAMENTO
DELLE CITTA' METROPOLITANE
Art. 15.
(Finanziamento delle citta' metropolitane)
1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2 e in coerenza con i principi di cui agli articoli 11, 12 e 13, e' assicurato il finanziamento delle funzioni delle citta' metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una piu' ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessita' delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle citta' metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonche' disciplina la facolta' delle citta' metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d).
Indice di questa legge
Indice ed estremiCapo I - CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO
Capo II - RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI
Capo III - FINANZA DEGLI ENTI LOCALI
Capo IV - FINANZIAMENTO DELLE CITTĄ METROPOLITANE
Capo V - INTERVENTI SPECIALI
Capo VI - COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO
Capo VII - PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI
Capo VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo IX - OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETĄ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Capo X - SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI