INTERVENTI SPECIALI
INTERVENTI SPECIALI
Art. 16.
(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle modalita' in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;
b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni;
c) considerazione delle specifiche realta' territoriali, con particolare riguardo alla realta' socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimita' al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;
d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarieta' sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;
e) definizione delle modalita' per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entita' delle risorse e' determinata dai medesimi provvedimenti.
Indice di questa legge
Indice ed estremiCapo I - CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO
Capo II - RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI
Capo III - FINANZA DEGLI ENTI LOCALI
Capo IV - FINANZIAMENTO DELLE CITTĄ METROPOLITANE
Capo V - INTERVENTI SPECIALI
Capo VI - COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO
Capo VII - PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI
Capo VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo IX - OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETĄ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Capo X - SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI