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Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005

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Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficolta', il professionista delegato puo' rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonche' avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.";
34) all'articolo 596, primo comma, dopo le parole: "dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis";
35) all'articolo 598, dopo le parole: "dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "o professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis";
36) all'articolo 600, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Se la separazione in natura non e' chiesta o non e' possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.";
37) all'articolo 608, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procedera'.";
38) dopo l'articolo 608 e' inserito il seguente:
"Art. 608-bis (Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante). - L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.";
39) all'articolo 611, secondo comma, dopo le parole: "giudice dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "a norma degli articoli 91 e seguenti";
40) all'articolo 615, primo comma, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.";
41) all'articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni: 41.1) al primo comma, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";
41.2) al secondo comma, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";
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