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42) l'articolo 624 e' sostituito dai
seguenti:
"Art. 624 (Sospensione per opposizione all'esecuzione). - Se e'
proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e
619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza
di parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l'ordinanza che provvede
sull'istanza di sospensione e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo
669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al
provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.
Art. 624-bis
(Sospensione su istanza delle parti). - Il giudice dell'esecuzione, su istanza
di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puo', sentito il debitore,
sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione e' disposta per
una sola volta. L'ordinanza e' revocabile in qualsiasi momento, anche su
richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci
giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza
per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.";
43)
all'articolo 630, al terzo comma, dopo le parole: "e' ammesso reclamo" sono
inserite le seguenti: "da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero
degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni
dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e";
dopo la lettera e),
sono aggiunte le seguenti:
"e-bis) al capo III del titolo I del libro IV sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 669-quinquies, dopo le
parole: "in arbitri" sono inserite le seguenti: "anche non rituali";
2)
all'articolo 669-octies sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1) al
primo comma, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"sessanta giorni";
2.2) al secondo comma, le parole: "trenta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
2.3) dopo il quinto comma sono
aggiunti i seguenti:
"Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo
comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza
emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da
leggi speciali, nonche' ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova
opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte puo'
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