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iniziare il giudizio di merito.
L'estinzione del giudizio di merito non
determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la
relativa domanda e' stata proposta in corso di causa.
L'autorita' del
provvedimento cautelare non e' invocabile in un diverso processo";
3)
all'articolo 669-decies, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Salvo
che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso
dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito puo', su istanza di
parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se
emesso anteriormente alla causa, se si verficano mutamenti nelle circostanze o
se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente
al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del
momento in cui ne e' venuto a conoscenza. Quando il giudizio di merito non sia
iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza
di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi
dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha
provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o
se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente
al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del
momento in cui ne e' venuto a conoscenza.";
4) all'articolo 669-terdecies
sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il primo comma e' sostituito
dal seguente:
"Contro l'ordinanza con la quale e' stato concesso o negato il
provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici
giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla
notificazione se anteriore.";
4.2) dopo il terzo comma e' inserito il
seguente:
"Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della
proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del
contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale puo' sempre assumere
informazioni e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita la rimessione al
primo giudice.";
5) all'articolo 696 sono apportate le seguenti
modificazioni:
5.1) al primo comma e' aggiunto, infine, il seguente
periodo:
"L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre
l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa
vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta."; 5.2) dopo
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