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il primo comma e' inserito il seguente:
"L'accertamento tecnico di cui al
primo comma puo' comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni
relativi all'oggetto della verifica.";
6) dopo l'articolo 696 e' inserito il
seguente:
"Art. 696-bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite). - L'espletamento di una consulenza tecnica, in via
preventiva, puo' essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al
primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa
determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di
obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del
terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al
deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle
parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della
conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo
esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in
forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale
e' esente dall'imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna
parte puo' chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita
agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191
a 197, in quanto compatibili.";
7) all'articolo 703 sono apportate le
seguenti modificazioni:
7.1) il secondo comma e' sostituito dal
seguente.
"Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in
quanto compatibili.";
7.2) sono aggiunti, infine, i seguenti
commi:
"L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e' reclamabile ai
sensi dell'articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il
termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del
provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di
cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a se' l'udienza per la prosecuzione
del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma.";
8)
all'articolo 704, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La
reintegrazione nel possesso puo' essere tuttavia domandata al giudice competente
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