|
1923, n. 2440, ove cio' sia indispensabile alla prosecuzione o al completamento
dell'intervento, progetto o programma, debitamente attestati da parte del capo
missione.
15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate
al rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo stato di
realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale
e' altresi' corredata da una relazione del capo missione, attestante l'effettiva
realizzazione dell'intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
15-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate disposizioni per la
definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo
dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al
31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano sia alla
gestione dei finanziamenti disposti a valere sull'ex "Fondo speciale per la
cooperazione allo sviluppo", sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti
capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell'articolo 4 della
legge 23 dicembre 1993, n. 559.
15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui
all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni,
mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione
puo' stipulare convenzioni con le organizzazioni non governative che operano
localmente. La congruita' dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni
non governative per la realizzazione di programmi di microcredito e' attestata
dal capo della rappresentanza diplomatica.
Articolo 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276)
1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 6 e' abrogato;
b)
all'articolo 34, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il contratto di
lavoro intermittente puo' in ogni caso essere concluso con riferimento a
prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di eta' ovvero da
... Pagina Precedente Pagina Seguente |