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lavoratori con piu' di quarantacinque anni di eta', anche pensionati";
c)
all'articolo 59, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Durante il
rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non puo'
essere inferiore, per piu' di due livelli, alla categoria spettante, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti
a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali e' preordinato il progetto di inserimento oggetto del
contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di
lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista diversa
previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali
sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale";
d) all'articolo
70, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
"e-bis) dell'impresa familiare
di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al
turismo e ai servizi";
e) all'articolo 70, il comma 2 e' sostituito dai
seguenti:
"2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a
favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale
e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che non danno complessivamente
luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000
euro nel corso di un anno solare;
2-bis. Le imprese familiari possono
utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non
superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro";
f) all'articolo
72, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
"4. Fermo restando quanto disposto
dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice
fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini
previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore
nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in
misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo
autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese;
4-bis.
Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera
e-bis), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del
lavoro subordinato".
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