g) all'articolo 72, comma 5, la parola: "metropolitane" e' soppressa.
Articolo 1-ter.
(Quote massime di lavoratori stranieri per
esigenze di carattere stagionale)
1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di
carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in
misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti
salvi i provvedimenti gia' adottati.
Articolo 1-quater.
(Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione)
1. E' istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con
compiti di:
a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di
violazione dei diritti di proprieta' industriale ed intellettuale;
b)
monitoraggio sulle attivita' di prevenzione e di repressione dei fenomeni di
contraffazione.
2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle attivita'
produttive.
3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici
delle competenti direzioni generali del Ministero delle attivita' produttive.
4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di
composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
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