5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Articolo 2.
(Disposizioni in materia fallimentare, civile e
processuale civile nonche' in materia di libere professioni, di
cartolarizzazione dei crediti e relative alla Consob).
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
"Art. 67 (Atti
a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - Sono revocati, salvo che l'altra parte
provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a
titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in
cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di
oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso;
2) gli atti
estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o
con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche
volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per
debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche
giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione
di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva
lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili,
gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per
debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi
anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e
servizi effettuati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini
d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purche' non
abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del
fallito nei confronti della banca;
...
Pagina Precedente Pagina Seguente