Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di
emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono
salve le disposizioni delle leggi speciali.";
b) l'articolo 70 del regio
decreto n. 267 del 1942, e' sostituito dal seguente: "Art. 70. (Effetti della
revocazione)". - La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari
specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle societa'
previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e
produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
Colui che,
per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito
quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale
credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti
continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla
differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per
il quale e' provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare
residuo delle stesse, alla data in cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il
diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente
a quanto restituito.";
c) nella rubrica del Titolo III, del regio decreto n.
267 del 1942 sono aggiunte, in fine, le parole: "e degli accordi di
ristrutturazione";
d) l'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 e'
sostituito dal seguente:
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