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"Art. 160 (Condizioni per l'ammissione alla
procedura). - L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo' proporre ai
creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che puo'
prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti
attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre
operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a
societa' da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche
convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b)
l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di
concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori
o societa' da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le
azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto
del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione
giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra
creditori appartenenti a classi diverse.";
e) l'articolo 161 del regio
decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal seguente:
"Art. 161 (Domanda di
concordato). - La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato
preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del
luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della
stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai
fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con
il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo
delle attivita' e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei
diritti reali o personali su beni di proprieta' o in possesso del
debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali
soci illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai
commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista
di cui all'articolo 28 che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano medesimo.
Per la societa' la domanda deve essere
approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152.";
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