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f) l'articolo 163 del
regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal seguente:
"Art. 163
(Ammissione alla procedura). - Il tribunale, verificata la completezza e la
regolarita' della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara
aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi
di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della
correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
Con il
provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
1) delega un giudice alla
procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre
trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la
comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale
osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine
non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare
nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera
procedura.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario
giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma.";
g) l'articolo
177 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito dal seguente:
"Art. 177
(Maggioranza per l'approvazione del concordato). - Il concordato e' approvato se
riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei
crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe
medesima.
Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al
primo comma, puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di una o piu'
classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di
concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi
dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
I creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la garanzia sia contestata, non
hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia
puo' essere anche parziale, purche' non inferiore alla terza parte dell'intero
credito fra capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio,
pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del
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