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credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la
rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
Sono esclusi dal voto e dal
computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino
al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un
anno prima della proposta di concordato.";
h) l'articolo 180 del regio
decreto n. 267 del 1942, e' sostituito al seguente:
"Art. 180 (Approvazione
del concordato e giudizio di omologazione). - Il tribunale fissa un'udienza in
camera de consiglio per la comparizione del debitore e del commissario
giudiziale. Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e
notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali
creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali
creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci
giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche'
l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo
termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato
parere.
Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio
tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei
componenti del collegio per l'espletamento dell'istruttoria.
Il tribunale, se
la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 e' raggiunta, approva il
concordato con decreto motivato. Quando sono previste diverse classi di
creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo
comma dell'articolo 177, puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di
una o piu' classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la
proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle
classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Il decreto e'
comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia
ai creditori, ed e' pubblicato e affisso a norma dell'articolo 17.
Le somme
spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate
nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e le
modalita' per lo svincolo.";
i) l'articolo 181 del regio decreto n. 267 del
1942, e' sostituito dal seguente:
"Art. 181 (Chiusura della procedura). - La
procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai
sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi
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