|
dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine puo'
essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni,";
l)
dopo l'articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 e' inserito il
seguente:
"Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). - Il
debitore puo' depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui
all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i
creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad
una relazione redatta da un esperto sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con
particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare il regolare pagamento
dei creditori estranei.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese; i
creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta
giorni dalla pubblicazione.
Il tribunale, decise le opposizioni, procede
all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del
tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in
quanto applicabile, entro quindici giomi dalla sua pubblicazione nel registro
delle imprese.
L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua
pubblicazione nel registro delle imprese.".
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni
revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata
in vigore del presente decreto.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed
i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non
ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 133 e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato a mezzo
telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo
scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica
presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso";
b) all'articolo 134 e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'avviso di cui al secondo comma puo'
... Pagina Precedente Pagina Seguente |